Il principio di bigenitorialità è il principio ideologico in base al quale un bambino ha sempre e comunque una legittima aspirazione, ovvero una sorta di diritto naturale a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si baserebbe, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un’eventuale separazione. Inoltre, quello di essere genitore è sia un diritto che un dovere, come stabilito dall’articolo 30 della Costituzione Italiana. In quanto diritto, esso non può essere soggetto al consenso di una terza parte, fosse anche l’altro genitore; in quanto dovere ad esso si costituisce secondo le forme previste dalla legge e in quanto tale non è passibile di rinuncia.
Questo principio si oppone alla pratica giuridica finora adottata, la quale in caso di separazione comportava, di norma, che i figli fossero affidati a un solo genitore con affido esclusivo, e promuove la pratica dell’affido condiviso come tutela del benessere dei minori a continuare a ricevere cure, educazione e soprattutto affetto da entrambi i genitori.
Il concetto di bigenitorialità o di genitorialità condivisa esiste da tempo in Psicologia, Antropologia e Biologia ma per molto tempo veniva usato prevalentemente in riferimento alle famiglie unite. Dopo la Convenzione sui Diritti del Bambino di New York, 20 novembre 1989, si è diffuso sempre di più il concetto che un bambino ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche se i genitori si separano. Così, man mano che questo principio prendeva piede, il concetto di bigenitorialità è stato esteso anche alla famiglia separata. Un concetto analogo esiste anche in Biologia e Genetica ma si riferisce all’eredità genetica di un essere vivente da entrambi i suoi genitori (dall’inglese biparentality).
“Il concetto di bene dei figli e della tutela del più debole,
può esser preso in considerazione solo al momento in cui
il diritto alla bi-genitorialità sia radicato e garantito dalla legge.”
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